Il 15 maggio 2008 è entrato in
vigore il nuovo Testo Unico della sicurezza (d.lgs. 81
del 9 aprile 2008) che sostituisce completamente il
precedente noto d.lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti
degli ultimi 50 anni in materia di tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Ci sono parecchie riserve sul
provvedimento che punta più sulla forma che sulla
sostanza. Di fatto sono state triplicate le sanzioni.
Tra tutte le incertezze e interpretazioni della prima
fase si segnala l'interpretazione
in relazione alla nomina del responsabile dei lavori.
Ciò discende da una recente
sentenza della Sez. IV penale della Corte di Cassazione,
la n. 23090 del 10 giugno 2008, emessa in riferimento ad
un infortunio mortale occorso ad un lavoratore di una
ditta appaltatrice il quale, mentre era intento a dei
lavori di demolizione sopra di una scala all’altezza di
circa sei metri, cadeva rimanendo infortunato
mortalmente.
Secondo tale sentenza, infatti, il
responsabile dei lavori deve essere oggetto di una
esplicita delega da parte del committente e con
accettazione scritta da parte dello stesso (il che
esclude una nomina ope legis) e nella stessa sentenza
viene inoltre ribadito che il committente è esonerato
dal rispetto degli obblighi che eventualmente lo stesso
ha inteso trasferire al responsabile dei lavori.